Pillole - Giugno 2024

N. 4 NIENTE RETRIBUZIONE PER IL TEMPO TUTA SE NON OBBLIGATORIO

Il tempo impiegato per indossare e togliere l’abbigliamento da lavoro non sarà retribuito se non vi è un preciso obbligo di indossare tali capi.

Sentenza della Cassazione - La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza 16.05.2024, n. 13639, ha chiarito che il tempo di vestizione e svestizione non deve essere retribuito se i lavoratori non sono obbligati a indossare specifici abiti da lavoro. La decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato contro una sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva già rigettato le richieste dei lavoratori.

Motivazioni della decisione - La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello, basandosi su diverse evidenze.

In particolare, è stato accertato che:

  • i lavoratori potevano indossare i loro abiti da lavoro sia a casa sia nei locali aziendali;

  • non vi era un obbligo imposto dall’azienda di indossare gli abiti da lavoro forniti;

  • dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti, occhiali e mascherine, venivano utilizzati solo durante l’orario di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino.

Conformità con la giurisprudenza - sentenze, come Cass. nn. 5437/ 2019 e 32477/2021, che hanno stabilito che l’obbligo di indossare abiti da lavoro deve essere esplicitamente previsto dal datore per essere considerato orario di lavoro retribuito.
Effetti sulla retribuzione dei lavoratori - Questa sentenza ha importanti implicazioni per i lavoratori, poiché stabilisce che senza un preciso obbligo aziendale, il tempo impiegato per la vestizione e svestizione non verrà retribuito.

Ciò potrebbe influire su numerosi settori in cui l’uso di divise o abbigliamento specifico è comune, ma non obbligatorio per regolamento aziendale.

Analisi della Sentenza della Cassazione sul “Tempo-Tuta” - La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul cosiddetto “tempo-tuta” getta luce su un aspetto controverso del rapporto di lavoro, offrendo un indirizzo chiaro alle aziende. La sentenza ribadisce che, in assenza di un obbligo esplicito da parte del datore di lavoro, il tempo impiegato dai dipendenti per indossare e rimuovere gli indumenti lavorativi non rientra nell’orario retribuito. Tale verdetto, se da un lato scioglie un nodo interpretativo che aveva generato incertezze, dall’altro apre interrogativi sul delicato equilibrio tra i diritti dei lavoratori e le necessità operative delle imprese.

N.5 RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Il 4 giugno 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha pubblicato un Decreto interministeriale riguardante le modalità per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti, come previsto dall’articolo 46 del Decreto legislativo n. 198/2006.

 

Le aziende sono tenute alla compilazione di  un rapporto unico in modalità telematica utilizzando l’apposita applicazione disponibile sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero. I dati devono essere anonimi, specificando solo il sesso dei lavoratori, e possono essere raggruppati per aree omogenee. La scadenza per la trasmissione del rapporto riferito al biennio 2022-2023 è il 15 luglio 2024.  Contattare segreteria@studiobagainierillo.it

N.6 ANNUNCIATA ABROGAZIONE DEI DECRETI FLUSSI

  •  Nell’informativa sull'immigrazione della presidenza del Consiglio dei Ministri è annunciato dopo il G7 l'abrogazione del decreto flussi, per consentire l'ingresso in Italia solo a chi è titolare di un contratto di lavoro.

N.7 TESTI UNICI FISCALI DOPO LA CONSULTAZIONE

MEF e Agenzia delle Entrate stanno per approvare 4 dei 9 testi unici predisposti e posti in consultazione dal 13.03.2024 al 13.05.2024.

Non si tratterà dei testi relativi alle imposte principali, ma da temi come giustizia e tributi minori.

Una volta approvati, i testi unici avranno un periodo di vacatio legis più lungo anche di un anno e dovranno essere coordinati con i decreti

legislativi definitivamente approvati.

N.8 TERMINI PER NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

• La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Vediamo però l’influenza del periodo covid; in particolare le proroghe che seguono:

  • 14 mesi per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018;

  • 12 mesi per le dichiarazioni presentate nel 2019;

  • 12 mesi relativamente alle dichiarazioni del 2020.

• quindi di conseguenza:

            la notifica delle cartelle per le liquidazioni dell'anno 2017 è scaduta il 28.02.2023;

per quelle del 2018 è scaduta il 31.12.2023,

per il 2019 la notifica scadrà il prossimo 31.12.2024.

• qualora il carico fiscale sia stato affidato al concessionario entro il 31.12.2021 (o anche dopo se afferente alle liquidazioni del 2017),

opererebbe la proroga di 24 mesi del termine di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973, nonché della prescrizione ex art. 2946 c.c.

N.9 CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A USO FORESTERIA

• La Cassazione, con la sentenza 7.05.2024, n. 12395, ha affermato che “in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione a uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, c. 6 D.Lgs. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari a uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni”.

• Tuttavia, nonostante la normativa relativa alla cedolare secca sugli affitti abitativi, contenuta nel d.lgs. n. 23 del 2011, stabilisca che solo ai locatori è impedito, per poter usufruire del regime sostitutivo, di agire nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 26 del 2011, ha avallato la tesi secondo la quale tale vincolo opera anche nei confronti dei conduttori.

 

Per la piena operatività della nuova linea interpretativa si attende il recepimento esplicito di tale principio da parte dell'Agenzia delle Entrate e l'adeguamento dei programmi di registrazione dei contratti di locazione che (ancora) non permettono l'esercizio dell'opzione.

N. 10 IMU 2024 E CASISTICHE DI RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

Si applica la riduzione della base imponibile pari al 50 % per le seguenti tipologie di immobili:  (fonte: www.commercialistatelematico.com )

 

1.       fabbricati di interesse storico o artistico; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (il Decreto Legge n. 34/2019 ha soppresso l’obbligo di presentare la dichiarazione per fruire della riduzione IMU anche se il Comune potrebbe richiedere una apposita comunicazione).

Nota: il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2.       riduzione alla metà per soggetti non residenti titolari di pensione: si applica la riduzione al 50 % dell’IMU per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;

3.       riduzione imposta al 75%: per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 si applica la riduzione al 75 %.

4.       fabbricati ubicati nelle zone colpite da calamità naturali: per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da calamità naturali (terremoti, alluvioni, dissesti idrogeologici) sono previste delle specifiche agevolazioni ai fini IMU desumibili dai regolamenti Comunali.

Tabella utile per il calcolo della base imponibile IMU

 

TIPOLOGIA IMMOBILE                                                                          BASE IMPONIBILE

A (escluso A10)                                ->   Rendita catastale rivalutata per 160

          Abitazioni signorili cat. A/1, A/8 e A/9          ->           Rendita catastale rivalutata per 160

        (anche abitazione principale) A 10 (uffici)                     Rendita catastale rivalutata per 80

         Seconde case, garage, magazzini             ->           Rendita catastale rivalutata per 160

                                                  (da a/1 a a/9, da C/2 a C/7)                     

       Laboratori, palestre, stabilimenti balneari    ->           Rendita catastale rivalutata per 140

                                                                                          (cat. C/3, C/4, C/5)

                             negozi (cat. C/1)                            ->            Rendita catastale rivalutata per 55

      Capannoni industriali, fabbriche, cinema,  ->            Rendita catastale rivalutata per 65

                                                                     Ospedali (Cat. da D/1 a D/10 escluso D/5). 

  Istituto di credito, cambio e assicurazione ->            Rendita catastale rivalutata per 80

                                                                                  con fine di lucro Cat. D/5 

            Classificabile categoria “D” • Non iscritto  ->            Valore contabile = costo di bilancio x

                                                                       in catasto • Interamente posseduto da                            coefficiente ministeriale

                                                                  un’impresa • Distintamente contabilizzato

                                                              Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti     ->            Moltiplicatore 75

                                                                                                     o IAP 

                                                                                  Terreni diversi dai precedenti              ->            Moltiplicatore 135

                                                                          Fabbricati rurali strumentali e                     ->            Rendita catastale rivalutata per 65

                                                                         fabbricati rurali  ad uso abitativo

                                                                      (non adibiti ad abitazione principale)

                                                    Aree Fabbricabili                       ->            il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio 

                                                                                                                                  dell’anno di imposizione ovvero dall’adozione degli

                                                                                                              strumenti urbanistici in caso di variazione

 in corso d’anno.